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IL RICORSO TRIBUTARIO

REGIME TRANSITORIO PER L' ARRETRATO

In deroga alla procedura ordinaria, le sole controversie pendenti al 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate sempre in pubblica udienza e decise da un giudice unico designato, per ciascun ricorso, dal presidente di sezione. In tali circostanze, il giudice deve sempre esperire il tentativo di conciliazione giudiziale.

Occorre fare attenzione a non chiamare in causa inutilmente il concessionario,
L’esperienza del primo periodo di applicazione del nuovo contenzioso ha messo in evidenza che spesso i contribuenti commettono degli errori nel proporre i ricorsi nei confronti del concessionario della riscossione.
Secondo la procedura, i ricorsi devono essere proposti nei confronti del concessionario della riscossione unicamente se il motivo del ricorso è quello di contestare vizi propri della cartella o dell’avviso (come ad esempio errori materiali di compilazione, irregolarità della notifica, ecc.).
In tutti i casi, invece, in cui il contribuente vuole contestare il merito della richiesta, il ricorso deve essere presentato nei confronti dell’Ufficio impositore (ad esempio, il Comune per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i diversi uffici finanziari nel caso di tributi erariali).

Occorre fare attenzione alla corretta presentazione del ricorso, in quanto il ricorso presentato contro il concessionario della riscossione nei casi in cui questo non deve essere chiamato in causa, oltre a non produrre effetto pratico, può determinare la condanna del contribuente a pagare le spese di giudizio in favore del concessionario convenuto e l’eventuale decadenza dei termini per presentare validamente il ricorso
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Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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