Contribuenti.it

Lo Sportello del Contribuente ®


IL RICORSO TRIBUTARIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Nei casi in cui il contribuente è convinto della illegittimità della pretesa dell’ufficio può rivolgersi alle commissioni tributarie chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto fiscale notificato.

Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario, però, occorre tenere presente che la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Si ricorda che le commissioni tributarie si occupano, oltre che delle controversie in materia di tributi erariali, anche di quelle riguardanti i tributi comunali e provinciali, nonché delle cartelle di pagamento emesse dal concessionario del servizio di riscossione.

Per tutte le liti tributarie, esistono, dopo la riforma del contenzioso entrata in vigore dal 1° aprile 1996, due gradi di giudizio:

  • dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio sulla base dell’ufficio che ha sede nella propria circoscrizione si può, in prima istanza, proporre ricorso avverso gli atti emessi dagli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle Finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari dei servizi di riscossione;

  • dinanzi alla commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.

Risulta quindi eliminato un grado di giudizio, essendo stata abolita la Commissione tributaria centrale, dinanzi alla quale però, continuano ad essere decisi tutti i giudizi proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.

Si ricorda, inoltre, che con l’instaurazione di un giudizio tributario al contribuente sono accordate importanti opportunità:

  • chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza!) la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;

  • promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il “giudizio di ottemperanza” per obbligare gli uffici ad adeguarsi alle decisioni emesse dalle commissioni.

La proposizione del ricorso presenta, comunque, numerose insidie: esistono regole tassative da rispettare che possono, in caso di inosservanza, determinare l’inammissibilità dell’atto ed, al tempo stesso, sono previste possibilità di estinzioni dei giudizi per inattività delle parti.

In definitiva: se da un lato si è cercato di dare maggiore garanzie ai contribuenti e maggiore celerità ai processi che, nel maggior numero di casi, si svolgono in camera di consiglio ed attraverso l’esame dei documenti presentati dalle parti, dall‘altro, prima di avviare una lite, occorre, sia da parte dell‘interessato che dei suoi eventuali difensori, molta cautela ed attenzione nel valutare i costi processuali e gli adempimenti da rispettare..

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

DALLA PARTE DEL CONTRIBUENTE
FISCO E TRIBUTI
STRUMENTI E INTERATTIVIT�
LO SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE DEI COMUNI D'ITALIA
TORNA ALLA HOME PAGE TORNA AD INIZIO PAGINA TORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE TORNA ALLA PAGINA SUCCESSIVA

WEBMASTER
GENNARO MORRA

� 2000 - 2024 Associazione Contribuenti Italiani "Contribuenti.it" - Tutti i diritti sono riservati

� "Contribuenti.it" e "Lo Sportello del Contribuente" sono marchi registrati.
Tutti i diritti sono riservati