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LEGISLAZIONE TOSAP

Legge del 28/12/1995, n.549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3
(MODIFICATO DALL'ART. 1 L 07/1/99, N. 2 [MOD COMMA 48] ) [IRBA - da comma 12 a comma 17] [TUNIV da comma 19 a comma 23] [TSDD da comma 24 a comma 41] [CARSA - da comma 42 a comma 47, 86 e 87] [IPIV da comma 48 a comma 55] [APIET da comma 48 a comma 55] [ARIET comma 48] [TOSAP - da comma 59 a comma 67] [TARSU comma 68] [TAUR da comma 149 a comma 167]
1. - 11. omissis
12. A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 el decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità. 14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono abrogati gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. 15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonchè dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonchè le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa. 16. Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma. 17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire: a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine; b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso. 18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali. 19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti: a) il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551; b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente è ridotta del 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo. 21. Le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. 22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonchè gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici .23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. 27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonchè a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L' impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo. 28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonchè per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonchè dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. 34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione. 35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 36. Nell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". 37. Nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;". 38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione. Le disposizioni contenute nel secondo periodo, del comma 31, non si applicano qualora gli enti pubblici territoriali o gli organi degli stessi ancorche' dotati di personalita' giuridica, ovvero i soggetti che esplicano attivita' di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico non abbiano corrisposto il tributo al soggetto passivo e sempreche' quest'ultimo abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996. 39. A decorrere dall'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. 40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38. 41. Al comma 4 dell'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: "ad agevolare il finanziamento" fino a: "dal riciclaggio dei film di polietilene." sono sostituite dalle seguenti: "e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.". 42. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai comuni o loro consorzi. 43. Per le utenze civili, la quota di tariffa è fissata al metro cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997. 44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della citata legge n. 36 del 1994, sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate in fognatura. 45. I comuni o loro consorzi determinano la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni. 46. Per la determinazione della quota tariffaria delle utenze industriali, le province fissano i valori di riferimento dei parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue scaricate in fognature. 47. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente articolo non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate ad obbligo di utilizzare il servizio di depurazione. 48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. (1) 49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, è determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta. 50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa. 51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province si applicano alle formalità richieste, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare. 52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera. Le province possono, altresì, relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile Club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale. 53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 52 del presente articolo. 54. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile 1992, n. 277, nonchè a quelle da cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione è effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile Club d'Italia. 56. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del catasto e ad assicurare la partecipazione dei comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) attribuzione ai comuni della competenza in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi definiti dal Ministero delle finanze. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1996 e può essere modificata ogni cinque anni; b) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine il Ministero delle finanze indìce conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle tariffe la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera c); c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti saranno ispirate a criteri di massima semplificazione e di rappresentatività delle regioni, delle province e dei comuni; d) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, con l'esclusione dei regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi; e) attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1997 e fino alla revisione generale degli estimi e del classamento, della facoltà di stabilire, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, una riduzione o un aumento, comunque non superiore al 10 per cento, del valore imponibile delle unità immobiliari site nelle singole microzone di cui alla lettera a), in considerazione della dotazione dei servizi pubblici comunali. 57. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui al comma 56 alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione. 58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e, quindi, al recupero di aree di evasione fiscale: a) i comuni procedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti in catasto anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura degli oneri connessi alla formazione o alla acquisizione delle suddette banche dati, mediante i piani economico-finanziari di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, può essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla suddetta attività; b) l'Amministrazione finanziaria procede alla eliminazione dell'arretrato giacente presso gli uffici del territorio anche mediante convenzioni con enti pubblici di natura associativa e le associazioni degli enti locali, ovvero progetti finalizzati finanziati con incentivi economici ai sensi dei commi da 193 a 196 del presente articolo. 59. Il comma 4 dell'art. 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente: "4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotonda mento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare". 60. Nell'art. 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale""; b) il comma 7 è abrogato. 61. Nell'art. 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: "1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento. 2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: a) occupazione di suolo comunale: Minima Massima Classi di comuni per mq per mq lire lire Classe I 2.000 12.000 Classe II 1.500 10.000 Classe III 1.500 8.000 Classe IV 750 6.000 Classe V 750 4.000 b) occupazioni di suolo provinciale: minima lire 750 mq, massima lire 4.000 mq; c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonchè per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive. 3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.". 62. Il comma 2-bis dell'art. 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente: "2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.". 63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili; b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati; c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani; d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1 gennaio 1988; e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta. 63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988. 64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purchè l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1995. 65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. 66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori. 67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 2 dell'art. 61 è sostituito dal seguente: "Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonchè le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti"; b) all'art. 61, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo."; c) il primo periodo del comma 1 dell'art. 62 è sostituito dal seguente: "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4"; d) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente: "2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva"; e) il comma 1 dell'art. 65 è sostituito dal seguente: "1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento"; f) i commi 1 e 2 dell'art. 66 sono sostituiti dai seguenti: "1. E' facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25 per cento. 2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 sono computate nel limite del 50 per cento"; g) il comma 1 dell'art. 77 è sostituito dal seguente: "1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art. 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.". 69. - 85. omissis 86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85. 87. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. 88. - 148. omissis 149. La soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni, non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, subordinatamente alle condizioni ivi previste. 150. Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto installato per la prima volta successivamente al 1° maggio 1993, non sono soggetti alla tassa speciale istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni. 151. In conseguenza delle disposizioni contenute nei commi 149 e 150 per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonchè dal comma 20 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349. 152. E' soppressa la tassa speciale erariale dovuta per gli autocaravan. é abrogata la lettera b) del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall'art. 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 153. L'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni, non si applica nei confronti delle autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuoristrada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387. Non si fa luogo ai rimborsi conseguenti all'applicazione del presente comma. 154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 è aumentato del 7 per cento per l'anno 1996, dell'11 per cento per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo è inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995. 155. All'art. 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: "Alfa Romeo" sono inserite le seguenti: "costruiti da oltre trenta anni". 156. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'art. 23 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente: "Art. 23 (Tassa sulla circolazione di prova). 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'art. 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validità e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono già in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa. 2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonchè le generalità o la ragione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonchè le variazioni riguardanti gli assegnatari. 3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà di cui all'art. 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia". 157. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, è prorogata non oltre il 31 dicembre 1996. 158. La nuova convenzione concernente i servizi di cui al comma 157 verrà stipulata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed approvata con decreto del Ministro delle finanze. 159. Il comma 5 dell'art. 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato. 160. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi di riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche, anche al fine di agevolare gli utenti nell'adempimento degli obblighi tributari. 161. La delega di cui al comma 160 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) soppressione dell'addizionale di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e contemporanea elevazione delle tasse automobilistiche nella stessa percentuale, nonchè modificazione del carico tributario automobilistico in ragione sia di criteri tributari che di criteri inerenti all'utilizzo di combustibili meno inquinanti; b) soppressione del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e IVA connessa e della tassa di concessione governativa relativa all'abbonamento; determinazione della percentuale di aumento da apportare alle tasse automobilistiche per il recupero del gettito nonchè della quota di detto aumento sostitutivo del canone autoradio, comprensivo di IVA calcolata sulla base dei canoni introitati nell'anno 1995, da attribuire agli aventi diritto e della quota sostitutiva delle tasse di concessione governativa di pertinenza dello Stato; arrotondamento degli importi delle voci di tariffa alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore; raccordo con l'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, che devolve allo strumento pattizio del contratto di servizio tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e RAI la determinazione dell'ammontare del canone radiotelevisivo in ogni sua forma per le diverse utenze; previsione del trasferimento delle competenze in materia di tasse automobilistiche all'ufficio del registro di Roma e previsione della facoltà di avvalersi, per gli adempimenti ad esso demandati, della collaborazione dell'ente concessionario del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; c) razionalizzazione e snellimento della disciplina della interruzione e della sospensione dell'obbligo tributario, a parziale modifica dell'art. 5, commi trentaseiesimo, quarantaquattresimo e quarantanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, del relativo sistema sanzionatorio, e delle competenze e delle procedure concernenti i ricorsi e i rimborsi; d) revisione di casi di esenzione dall'obbligo tributario, in relazione a particolari categorie di veicoli; e) applicazione alle riscossioni delle tasse automobilistiche delle norme previste per la riscossione per delega dei contribuenti; f) abrogazione di disposizioni vigenti, anche aventi valore di legge, comunque incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina. 162. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare, a norma dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 160, può stabilire modalità e termini per il pagamento della tassa automobilistica. 163. [] 164. [] 165. [] 166. [] 167. [] 168. - 171. omissis 172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 30 settembre 1996; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo. 173. Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 1996. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute. 174. La definizione estingue il giudizio, determina la compensazione delle spese di lite e non dà, comunque, diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate. 175. Con regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite: a) le modalità per la presentazione delle domande; b) le procedure per il controllo delle stesse; c) le modalità per il pagamento delle somme dovute; d) le modalità per l'estinzione dei giudizi; e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo. 176. - 195. omissis 196. Ai fini della perequazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze alimentato mediante le risorse conseguibili in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2 - bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalita' definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed e' finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 197. - 231. omissis 232. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero delle finanze in conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, è attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all'eventuale differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all'atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione. 233. - 243. omissis 244. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996. --------------- (1) Il comma 48 del presente articolo è stato abolito dall'art. 51 DLGS 15/12/97, n. 446 con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

 

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