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LEGISLAZIONE ICP

Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (2), concernente il riordino della finanza territoriale (3).

Articoli di riferimento: da art. 1 al 37

Capo I
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 1
(Ambito di applicazione)

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2
(Classificazione dei comuni)

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Art. 3
(Regolamento e tariffe)

1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

Art. 4
(Categoria delle localita')

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della riffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4); in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potra' essere superiore alla meta' di quella complessiva. (4) Riportato alla voce Circolazione stradale.

Art. 5
(Presupposto dell'imposta)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6
(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Art. 7
(Modalita' di applicazione dell'imposta)

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

Art. 8
(Dichiarazione)

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 9
(Pagamento dell'imposta)

1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (4/a).
3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo' consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (5), e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. (4/a) Comma cosi' modificato dall'art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, riportato alla voce Finanza locale. (5) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

Art. 10
(Rettifica ed accertamento d'ufficio)

in vigore dal 20/03/2001
modificato da: DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 6

1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 11
(Funzionario responsabile)

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12
(Pubblicita' ordinaria)
in vigore dal 01/03/2001

1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' la seguente:

comuni di classe I.......L.38.000
comuni di classe II......L.34.000
comuni di classe III.....L.30.000
comuni di classe IV......L.26.000
comuni di classe V.......L.22.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.

Art. 13
(Pubblicita' effettuata con veicoli)

1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1;
per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . L. 144.000;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie. . . . L. 48.000.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 14
(Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni)

1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I . . . . . . . L. 128.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 112.000
comuni di classe III . . . . . . L. 96.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 80.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 64.000

2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pucolici o aperti al pubblico attraverso diapodentve, proiezioni luminose o cinematografiche eficoluate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I . . . . . . . L. 8.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 7.000
comuni di classe III . . . . . . L. 6.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 5.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 4.000

5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

Art. 15
(Pubblicita' varia)

1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.
2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I . . . . . . . L. 192.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 68.000
comuni di classe III . . . . . . L. 144.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 120.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 96.000

3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I . . . . . . . L. 8.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 7.000
comuni di classe III . . . . . . L. 6.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 5.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 4.000

5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:

comuni di classe I . . . . . . . L. 24.000
comuni di classe II . . . . . . .L. 21.000
comuni di classe III . . . . . . L. 18.000
comuni di classe IV . . . . . . .L. 15.000
comuni di classe V . . . . . . . L. 12.000

Art. 16
(Riduzioni dell'imposta)

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17
(Esenzioni dall'imposta)

1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 18
(Servizio delle pubbliche affissioni)

in vigore dal 01/01/2001
modificato da: L del 23/12/2000 n. 388 art. 145

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio e' facoltativo.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

Art. 19
(Diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente:
-
Per i primi 10 giorni
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

comuni di classe I . . . . L. 2.800.............L. 840
comuni di classe II . . . .L. 2.600.............L. 780
comuni di classe III . . . L. 2.400.............L. 720
comuni di classe IV . . . .L. 2.200.............L. 660
comuni di classe V . . . . L. 2.000.............L. 600

3.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 20
(Riduzioni del diritto e per gli annunci mortuari)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art. 21
(Esenzioni dal diritto)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22
(Modalità per le pubbliche affissioni)

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 23
(Sanzioni tributarie ed interessi)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24
(Sanzioni amministrative)

in vigore dal 01/01/2001
modificato da: L del 23/12/2000 n. 388 art. 145

1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art.10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

Art. 25 (soppresso)
(Gestione del servizio

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.
2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7), ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.
3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. (7) Riportata alla voce Comuni e province.

Art. 26 (soppresso)
(Corrispettivo del servizio)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al comune.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (8).
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni. (8) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 27 (soppresso)
(Durata della concessione)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni (8/a).
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo. (8/a) In deroga al presente comma 1, vedi l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

Art. 28 (soppresso)
(Conferimento della concessione)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7), e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (9), integrato dalle disposizioone.ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (10), e dell'art. 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (11), attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.
6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone fisso sono determinati dal comune con apposita convenzione.
(7) Riportata alla voce Comuni e province.
(9) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(10) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(11) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

Art. 29 (soppresso)
(Incompatibilità)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i pubblici impiegati;
c) i ministri dei culti;
d) coloro che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;
e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;
f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata.
2. Non può essere conferita la concessione dei servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:
a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del comune che affida il servizio in concessione;
c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del comune che affida il servizio in concessione;
d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il comune che affida il servizio in concessione.

Art. 30 (soppresso)
(Decadenza)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art. 31;b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 28;e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione della pubblicita' previsto dal comma 4 dell'art. 33;f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 29.
2. La decadenza è richiesta dal comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito, ove occorra, il prefetto.
3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 31 (soppresso)
(Disciplina del servizio in concessione)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di ciò dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 (12), il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (13). (12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato. (13) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 32 (soppresso)
(Albo dei concessionari)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. Presso la direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze e' istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta:a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con funzione di presidente;b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile;c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni;d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (13/a), in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione. (13/a) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

Art. 33 (soppresso)
(Iscrizione nell'albo)

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e societa' di capitale aventi capitale interamente versato (13/b). 1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita' dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni (14).
2. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento, nei confronti della persona fisica e dei legali rappresentanti della societa', di idonei requisiti morali e della mancanza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29, nonche' della capacità tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione dei tributi comunali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacita' finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita' delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore e' comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi (14/a).
4. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attivita' di concessionario e di commercializzazione di pubblicita'; tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (15), ovvero deve essere prevista nello statuto della societa'.
5. La direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che ritenga necessari ai fini della iscrizione.
6. Le determinazioni in ordine all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo sono adottate con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'art. 32. (13/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. (14) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. (14/a) Il D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 19 aprile 1994, n. 90) ha cosi' disposto: "Art. 1. Gli iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali sono suddivisi in due categorie in relazione alla capacita' finanziaria e tecnica posseduta. Art. 2. La capacita' finanziaria degli iscritti nell'Albo di cui all'art. 1 e' comprovata per le persone fisiche esclusivamente mediante prestazione di fidejussione bancaria a favore del Ministero delle finanze, per le societa' di capitali mediante sottoscrizione del capitale sociale interamente versato. Art. 3. Per il triennio 1994-96 la capacita' finanziaria minima per l'iscrizione alla prima categoria dell'Albo di cui all'art. 1 e' pari a L. 450.000.000, mentre, per l'iscrizione alla seconda categoria, e' pari a L. 150.000.000". (15) Riportata alla voce Documentazizionamministrative e legalizzazione di firme.

art. 34 (soppresso)
Cancellazione dall'albo

soppresso dal 01/01/1998
soppresso da: DLG del 15/12/1997 n. 446 art. 53

1. La cancellazione dall'albo puo' essere chiesta dall'iscritto in qualunque momento. 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), escluse le cause di incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche' nei confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa relativa all'anno in corso.

Art. 35
(Vigilanza)

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.
La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' per la loro programmazione d esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art.32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36
(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.
2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita' annuale e' differito al 31 marzo 1994 (15/a).
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (16), sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (16), il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche', entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.
6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (16), resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui all'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (16), aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.
9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (16), debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.
11. Le modalita'della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo. (15/a) Per la proroga del termine, vedi l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. (16) Riportato al n. VI.

Art. 37
(Norme finali e abrogazioni)

in vigore dal 18/05/1999
modificato da: L del 13/05/1999 n. 133 art. 10

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

 

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