PREFAZIONE VINCENZO CARBONE
Presidente della Corte di Cassazione sezione Tributaria

Il libro del dr. Vittorio Carlomagno mette bene in luce la specialità della materia, la natura strumentale della norma tributaria, la deformazione del drafting normativo, in funzione della peculiare legalità tributaria, avallata dalla corte costituzionale, anche a costo di diminuire le garanzie dei contribuenti pur di prevenire o evitare possibili elusioni fiscali: La "civilizzazione" del processo tributario e lo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212, rappresentano un argine alla demagogia normativa e un’apertura alle nuove possibilità interpretative, utilizzando un raccordo finale di notevole rilievo, quale il controllo di legittimità attraverso il ricorso ordinario per Cassazione di fronte alle decisioni della commissione regionale, al posto del precedente ricorso straordinario nei confronti delle decisioni della Commissione tributaria centrale.

La concreta applicazione dello statuto dei diritti del contribuente, rispetto agli omologhi statuti del consumatore, dell’utente e del lavoratore sarà decisiva per il decollo del diritto tributario come uno dei settori chiave dell’ordinamento giuridico. Finora il dettato normativo, costellato da contrasti sincronici e diacronici difficilmente acquistava lo spessore di una struttura consolidata, idonea alla nascita di un "palpitante diritto vivente tributario". Non senza aggiungere che spesso incertezze e difficoltà sono dovute alla stessa disposizione tributaria, caratterizzata da uno specifico segmento temporale di efficacia, stretto da una diversa disposizione a monte e da un’altra, anch’essa diversa che è subentrata a valle, avente ciascuna un periodo temporale di efficacia differenziato.

Come appare chiaramente dal lavoro svolto alcune rilevanti disposizioni sono chiaramente opzioni di indirizzo, quasi norme programmatiche e non precettive di cui l’interprete dovrà sollecitarne l’applicazione, anche perché si presentano quali mere dichiarazioni di intenti, un insieme di buone intenzioni non sempre immediatamente e facilmente applicabili, specie se si tratta di comportamenti richiesti alla P.A. la cui inosservanza è rimessa all’arbitrio della stessa e non è espressamente ed immediatamente sanzionata. Si pensi al dovere di chiarezza e trasparenza nel drafting dal quale traspare più che l’impegno dell’amministrazione, il forte richiamo all’attenzione del contribuente onde non incappare in disposizioni equivoche, anodine, anfibologiche, ambigue e con richiami per relationem

Sulla tipologia normativa spiccano tre disposizioni di grande interesse: una sull’interpretazione autentica delle leggi tributarie, l’altra sull’efficacia temporale delle stesse e la terza sui limiti di utilizzo del decreto legge nella materia fiscale. Una chiara posizione restrittiva si evince sulla legge di interpretazione autentica in materia tributaria. La legge di interpretazione autentica può essere disposta solo in casi eccezionali, mediante l’utilizzo insostituibile di una legge ordinaria (cioè della volontà del parlamento e non del governo, con conseguente inutilizzabilità di decreti leggi o di decreti legislativi) e mediante una norma che si dichiari espressamente "legge di interpretazione autentica", evitando le leggi di interpretazioni occulte, indirette, subdole. In ordine all’efficacia temporale della norma tributaria il co.1 dell’art.3 appare una disposizione chiave perché afferma solennemente che, al di fuori delle ipotesi di norme interpretative, con i limiti su ricordati, l’ordinaria disposizione tributaria non può avere effetto retroattivo. La regola è quindi quella della ordinaria irretroattività, diversa quella penale (perché mentre trova applicazione l’art. 2 co.1 c..p, altrettanto non può dirsi del co.2 dell’art. 2 c.p.). L’efficacia della norma tributaria è quindi ex nunc, ma se la legge tributaria richiede ulteriori specifici adempimenti, sono previsti termini dilatori di sessanta giorni a favore del contribuente che deve provvedere a quanto richiesto. Infine, la riserva di legge contenuta nell’art. 23 Cost. è interpretata dallo stesso legislatore nel senso di escludere l’utilizzazione dei decreti legge sia per l’introduzione di nuovi tributi, sia per l’estensione di quelli già esistenti a nuove categorie di soggetti. Nessun limite di sorta invece per i decreti legislativi purché rispettino i limiti dell’art. 76 cost. e cioè la determinazione di principi e criteri direttivi, il tempo limitato e gli oggetti definiti.

La tutela dell’affidamento del contribuente è ampia e vasta, anche se il primo impatto della nuova normativa non sarà facile, sia per l’acquista mentalità poco aperta all’idea stessa dei diritti del contribuente, sia per la ricordata struttura ontologica della disposizione tributaria predisposta e voluta non nell’interesse del contribuente, in attuazione di principi costituzionali, ma come formale e rigida tutela dell’ufficio tributario. La "new wave" non è però affidata solo all’interpretazione giurisprudenziale ma anche a dati normativi i quali assicurano il contribuente che ha fatto affidamento sugli esistenti termini di prescrizione e decadenza che "gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".

Nel libro è ben evidenziata la carta dei nuovi diritti del contribuente, quasi un nuovo decalogo: 1) il diritto all’informazione; 2) il diritto alla conoscenza degli atti "a lui destinati", con le dovute cautele perché il contenuto non venga carpito da soggetti diversi dal destinatario; 3) il diritto alla semplificazione; 4) il diritto alla convocazione nel caso di incertezze su aspetti rilevanti della sua dichiarazione; 5) il diritto alla motivazione, esauriente ed esaustiva, degli atti con chiara indicazione dell’ufficio idoneo a fornire informazioni, dell’autorità presso cui si può promuovere un riesame, del giudice cui si può ricorrere in caso di impugnazione dell’atto; 6) il diritto alla tutela dell’integrità patrimoniale anche mediante la previsione dell’estinzione a carattere satisfattorio dell’obbligazione tributaria per compensazione da sempre in uso nel diritto comune; 7) il diritto alla rimessione in termini per cause di forza maggiore; 8) il diritto alla tutela dell’affidamento e della buona fede; 9) il diritto all’interpello non sospensivo; 10) i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Come ben è messo in luce nel libro lo statuto del contribuente può "civilizzare" il diritto tributario, ma perché ciò avvenga occorre che contribuenti e professionisti se ne facciano paladini invocandone l’applicazione e l’interpretazione da parte dei giudici.

E il libro rappresenta appunto una meritoria e convinta presa di posizione sulle nuove possibilità di tutela del contribuente attraverso lo statuto.

Vincenzo Carbone

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