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LEGGI E NORMATIVE


Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto
di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 2
41, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi".



Preambolo


Titolo: Preambolo
Testo: in vigore dal 12/12/1996

Il MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, contenente: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e
dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in
attuazione del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6
dicembre 1928, n. 3474;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994;
Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso il
9 maggio 1995 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale, con nota prot. UCA/7161/II.4.5.2.1 del 12 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21
marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a
norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota
3-3696 del 28 giugno 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

art. 1

Titolo: Ambito di applicazione
Testo: in vigore dal 12/12/1996

1. Il presente regolamento individua, in conformita' del comma 4 dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o
comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero delle finanze
e degli organi periferici dipendenti, ivi compresi l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ed il Corpo della guardia di finanza, sottratti
all'accesso in relazione al comma 2 dell'art. 24 della medesima legge n. 241
del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352.

art. 2

Titolo: Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla
sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.
Testo: in vigore dal 12/12/1996

1. Ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla
esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonche'
l'esercizio della sovranita' nazionale, la continuita' e la correttezza delle
relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di
documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) documenti relativi all'attivita' investigativa ed ispettiva la cui
diffusione puo' pregiudicare l'attivita' di indagine di organismi nazionali ed
esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali;

b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere
investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la
collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonche' dei
servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari
e internazionali;

c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi
considerati di carattere strategico;

d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di
informazione e sicurezza.

art. 3

Titolo: Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla
determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria.
Testo: in vigore dal 12/12/1996

1. Ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, e'
sottratta all'accesso la seguente categoria di documenti, compresi quelli ad
essi direttamente connessi:

a) studi, relazioni, indagini ed elaborazioni finalizzati alla determinazione
e all'attuazione della politica tributaria e alla quantificazione del gettito
fiscale, dalla cui anticipata diffusione possa derivare pregiudizio alle
scelte di politica monetaria e valutaria.

art. 4

Titolo: Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'or-
dine ed alla sicurezza pubblica, nonche' alla prevenzione ed alla
repressione della criminalita'.
Testo: in vigore dal 12/12/1996

1. Ai sensi della lettera c) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' la
prevenzione e la repressione della criminalita', sono sottratte all'accesso le
seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente
connessi:

a) documenti relativi all'attivita' investigativa, ispettiva e di controllo
dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e
repressione della criminalita' nei settori di competenza anche attraverso la
conoscenza delle tecniche informative ed operative nonche' degli atti di
organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attivita'
di indagine;

b) atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e
segnalazioni dei servizi della Commissione dell'Unione europea o di altri
organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e
repressione delle frodi stesse;

c) documenti relativi alle assegnazioni di personale alla Direzione
investigativa antimafia ed al servizio centrale di protezione in favore dei
collaboratori della giustizia, alle richieste di personale da parte delle
autorita' giudiziarie, di altre autorita' dello Stato, di enti o del Corpo
della guardia di finanza per il successivo impiego in attivita' di polizia
giudiziaria o di polizia tributaria, ovvero connesse ad incarichi per i quali
e' richiesto un rapporto fiduciario;

d) atti e documenti attinenti alla identita' e gestione delle fonti
confidenziali ed alle informazioni fornite dalle fonti stesse, individuate o
anonime, nonche' contenute in esposti da chiunque inoltrati;

e) documenti attinenti all'attivita' informativa nei settori istituzionali,
siano essi originati autonomamente sia che provengano da altri organismi, in
Italia o all'estero, con i quali intercorrono rapporti di collaborazione
diretta o indiretta;

f) atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi
compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del
personale del Corpo della guardia di finanza, nonche' i documenti sulla
condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e la repressione della criminalita' e quelli relativi ai
contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorita' di pubblica
sicurezza;

g) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione
degli atti o provvedimenti dell'Autorita' nazionale e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza,
ovvero inerenti all'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che si tratti di
documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere
unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';

h) atti e documenti riguardanti l'organizzazione, le strutture, la
dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni
del Corpo della guardia di finanza, nonche' l'approvvigionamento, la
dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attivita'
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della
criminalita';

i) documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di
ordini di servizio, nonche' all'esecuzione del servizio stesso, relazioni,
rapporti, ed informative concernenti l'attivita' svolta nei settori
istituzionali;

l) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la
protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

m) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione gestione e
manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree, nei limiti in cui detti
documenti contengono notizie o informazioni rilevanti al fine di garantire la
sicurezza pubblica nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita';

n) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione,
programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi,
dei materiali e delle scorte, ivi comprese le relazioni tecniche sulle prove
d'impiego dei materiali di sperimentazione;

o) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di
impianti a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza puo' agevolare
la commissione di atti di sabotaggio.

art. 5

Titolo: Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla
riservatezza di persone, gruppi ed imprese.
Testo: in vigore dal 12/12/1996

1. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione
all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone
fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la
visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti
propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso,
fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di
documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone
fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai
fini dell'attivita' amministrativa;

b) documenti contenenti progetti tecnici o studi presentati da concorrenti nel
corso delle procedure di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi;

c) atti di natura strumentale concernenti la predisposizione di programmi e
l'elaborazione di criteri selettivi per l'individuazione delle categorie
economiche sottoposte a controlli, nonche' gli elenchi dei soggetti
selezionati automaticamente ai fini dell'azione accertatrice degli uffici;

d) atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie;

e) atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione ne' ad
altra forma di pubblicita' verso terzi;

f) documenti caratteristici, matricolari o concernenti situazioni dei
dipendenti dell'Amministrazione ovvero dei candidati all'assunzione, salvo
quanto previsto dall'art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;

g) documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive
effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attivita' degli uffici,
anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o
sindacali;

h) documenti attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla
salute delle persone, ivi comprese le selezioni psico-attitudinali;

i) documenti concernenti i procedimenti di sospensione, di trasferimento per
incompatibilita' ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio,
nonche' dei corrispondenti procedimenti previsti per il personale militare;

l) documenti relativi a denunce agli organi dell'autorita' giudiziaria
ordinaria e contabile all'interno dei quali siano individuati o individuabili
soggetti per i quali si configurano responsabilita' civili, amministrative e
contabili;

m) atti e documenti attinenti alla selezione ed al reclutamento del personale,
ai lavori delle commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi
preposti alla valutazione ed alle scelte relative alla progressione di
carriera del personale dipendente, fino al momento dell'approvazione della
graduatoria. Gli atti di cui alla precedente lettera h) restano comunque
esclusi anche dopo l'approvazione della graduatoria;

n) documenti riguardanti processi di lavorazione industriale del tabacco,
anche se non tutelati da brevetto, comprensivi dell'impiego delle materie
prime e sussidiarie;

o) atti e documenti nominativi relativi al pagamento, effettuato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dei premi delle lotterie
nazionali e delle vincite al gioco del lotto;

p) verifiche tecniche ed analisi effettuate dai laboratori chimici delle
dogane, contenenti la specificazione degli elementi del prodotto, anche se non
coperto da brevetto industriale;

q) atti e documenti tecnici allegati alle denunce di attivazione di impianti
ove si lavorano, si trasformano o trovano impiego prodotti soggetti ad imposte
di fabbricazione ed accise, quali:

1) planimetrie di stabilimenti e impianti industriali;

2) relazioni tecniche descrittive dei processi di lavorazione e delle
caratteristiche delle strumentazioni di misura;

3) verbali degli esperimenti di lavorazione con l'indicazione dei parametri di
impiego e di resa della lavorazione;

4) bilanci delle materie e bilanci energetici.

art. 6

Titolo: Integrazioni, modificazioni e pubblicita' del presente regolamento.
Testo: in vigore dal 12/12/1996

1. Almeno ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita' delle
categorie di documenti sottratte all'accesso individuate dagli articoli
precedenti nonche' lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le
integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie.

2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito della verifica
di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalita' e forme del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

DALLA PARTE DEL CONTRIBUENTE
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