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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

LE ALTRE AGEVOLAZIONI

Maggiore detrazione per i figli a carico portatori di handicap

Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap. La nuova detrazione, di 774,69 € (1.500.000 £) spetta per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n.104/92), a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, in sostituzione di quella (importo minore) che spetterebbe per lo stesso foglio in assenza dell' handicap.

Agevolazioni IRPEF per alcune spese sanitarie e i mezzi d'ausilio

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es. infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche ) , invece danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, non è superiore a € 2.840,51).

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere 129,11 €), le spese sostenute per:

  • trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;

  • acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

  • acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

  • costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;

  • trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;

  • o sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92.

Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19 per cento le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

  • all'accompagnamento;

  • alla deambulazione;

  • al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (Riconosciuti ai sensi della legge 26/05/1970 n.381) per i servizi di interpretariato.

Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie sostenute dal familiare

Il contribuente, che nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti da ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) può considerare onere detraibile dall'irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare stesso. In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare stesso può fruire della detrazione del 19 per cento, è complessivamente pari a € 6.197,48.

La documentazione da conservare

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare:

  • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. 

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

L'aliquota Iva agevolata

2.A - L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Per l'individuazione dei beni soggetti ad aliquota del 4 per cento.

2.B. - L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare 

  • la comunicazione interpersonale

  • l'elaborazione scritta o grafica

  • il controllo dell'ambiente

  • l'accesso all'informazione e alla cultura 

b) assistere la riabilitazione.

2.C. - La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

  • certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa. 

Nuove agevolazioni per i non vedenti

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

  • la detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (dal periodo d'imposta 2000).

Ai fini del costo di acquisto del cane guida si considera l'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 Euro.

Tale limite comprende anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione può essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione ovvero in quattro quote annuali di pari importo. La detrazione è fruibile anche dal familiare cui il non vedente risulta fiscalmente a carico;

  • la detrazione forfettaria di 516,46 € delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (dal periodo d'imposta 2000)

La detrazione di 516,46 € per il mantenimento del cane guida spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente è preclusa la possibilità di usufruire della detrazione forfettaria di 516,46 € anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso;

  • l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di particolari prodotti editoriali (dal 1° gennaio 2001).

Si applica l'aliquota agevolata del 4% alle cessioni dei seguenti prodotti editoriali, destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

L'applicazione dell'aliquota IVA del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

Eliminazione barriere architettoniche

A partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2001 è stata ampliata a favore dei disabili la tipologia di opere che dà diritto alla detrazione del 36% per ristrutturazione edilizia.

Sono ammesse ai benefici del 36%, pertanto, non solo le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dal punto c dell'articolo 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36 per cento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.

La detrazione del 36%, inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerato intervento che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Nell'ipotesi, infine, della realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, si deve ritenere che tale intervento rientri tra le tipologie che danno diritto alla detrazione del 36 per cento. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20 per cento (n. 41-ter della Tabella A - parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972).

Successioni e donazioni a favore di disabile grave

L'imposta di successione e quella di donazione non si applica fino alla soglia di un miliardo di lire del valore della quota ereditaria o del legato spettanti al disabile (mentre per la generalità dei contribuenti questo tetto di intassabilità assoluta è di 180.760,9 € (350 milioni di lire)).

L'innalzamento della soglia opera a condizione che il beneficiario sia persona con handicap riconosciuto grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 legge n. 104 del 1992.

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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