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I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

I DIRITTI DEL CITTADINO I DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

La legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa

In base a quanto disposto da una legge fondamentale dello Stato italiano, la 241 del '90 la pubblica amministrazione ha il dovere di essere efficiente, imparziale, "trasparente". Trasparenza vuol dire che il cittadino ha il diritto di conoscere quali sono le procedure attraverso le quali l'amministrazione agisce, quali sono i documenti che essa prende in considerazione, quali sono i tempi in cui i suoi procedimenti devono concludersi, chi ne risponde.

In pratica questa legge ha imposto alle amministrazioni pubbliche di "schedare" tutti i loro procedimenti e di rendere pubblico, con un regolamento apposito, la loro durata massima e il loro responsabile. Se non è diversamente previsto dal regolamento o da altra specifica norma, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.

Al responsabile del procedimento spetta di provvedere affinché i tempi previsti vengano rispettati, fare in modo che i destinatari degli effetti del provvedimento siano correttamente informati e rispondere alle loro richieste e istanze. Se la domanda di avvio del procedimento è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento deve comunicarlo all'interessato, che deve essere informato anche di eventuali richieste di parere che potrebbero ritardarne l'iter. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere personale, salvo vi siano esigenze di celerità o un eccessivo numero di destinatari, nel qual caso può avvenire mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero, negli atti dell'amministrazione o con altre forme idonee

I termini e i responsabili dei procedimenti

A loro volta gli uffici periferici devono:

  • consentire a chiunque vi abbia interesse di consultare gli appositi elenchi da cui risultino le unità organizzative responsabili dei procedimenti

  • rendere note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento, nei casi in cui ciò è consentito.

Il termine iniziale indicato dai vigenti regolamenti decorre:

- per i procedimenti "d'ufficio" dal giorno in cui sorge l'obbligo a provvedere

- per i procedimenti a iniziativa di parte dal giorno in cui è stata ricevuta l'istanza del contribuente

Se l'istanza del contribuente non corrisponde a tutti i requisiti necessari o non è munita dei necessari allegati, il termine iniziale decorre dalla sua regolarizzazione.

In caso di ritardo nella emanazione del provvedimento che lo riguarda, il contribuente può rivolgere una domanda in carta libera all'amministrazione interessata - utilizzando l'apposito modulo reperibile presso gli uffici - per conoscere la fase in cui si trova il procedimento e il termine entro cui potrà concludersi. La domanda può essere presentata direttamente agli uffici oppure spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione è tenuta entro 30 giorni a spiegare i motivi per i quali non ha potuto rispettare il termine prescritto e ad indicare, ove possibile, i tempi di conclusione previsti.

Attenzione
I termini e gli obblighi di risposta indicati sopra valgono per le ipotesi previste dalla legge 241, e cioè per le richieste di informazione relative a procedimenti già in corso e che devono concludersi con uno dei provvedimenti amministrativi compresi nell'elenco o con altri provvedimenti similari, la cui durata sia disciplinata dalla legge o da regolamento.
Non valgono nel caso in cui si chieda all'Amministrazione non un provvedimento amministrativo vero e proprio ma una semplice informazione, una risposta a un quesito, un chiarimento interpretativo delle norme o simili; in questi casi non è possibile fare appello alle prescrizioni della legge 241.

È opportuno tenere presente che il sollecito o la diffida formali inviati ai sensi della legge 241 possono servire a "sbloccare" una pratica che si sia inceppata per qualche motivo banale, ma non a superare ostacoli di carattere oggettivo. Se, in altri termini, non ci sono fondi per effettuare un rimborso, le diffide non potranno produrre alcun risultato (salvo, comunque, l'obbligo per il funzionario di rispondere entro trenta giorni spiegando le ragioni del ritardo).

Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l'informazione del contribuente

 

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