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SPECIALE CARTELLE PAZZE

VI COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA
"INVIO DI AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI
A CARICHI DI RUOLO NON ESIGIBILI"

Risoluzione n. 7-00245 Leo: Invio di avvisi di pagamento relativi a carichi di ruolo non esigibili.

Risoluzione n. 7-00247 Benvenuto: Invio di avvisi di pagamento relativi a carichi di ruolo non esigibili.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 12 della legge finanziaria per il 2003 prevede, relativamente ai ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, la possibilità per i debitori di estinguere il debito in maniera agevolata con il pagamento del 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese per eventuali procedure esecutive;
il medesimo articolo 12 stabilisce, al comma 2, l'obbligo per i concessionari della riscossione di informare, relativamente ai ruoli affidati ai concessionari nel periodo compreso tra il 1ogennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i contribuenti interessati della facoltà di definire in forma agevolata i propri debiti tributari;
rilevato come i concessionari della riscossione abbiano inviato ai contribuenti, in queste ultime settimane, circa 6.300.000 avvisi di pagamento, concernenti somme iscritte a ruolo per le quali è possibile attivare la citata procedura di definizione agevolata;
considerato che, secondo i dati acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni dei rappresentanti dei concessionari della riscossione e dei competenti organi dell'amministrazione finanziaria, nonché in base alle notizie diffuse da numerosi organi di stampa, tali avvisi di pagamento risultano, per una quota significativa, erronei, in quanto fondati su crediti tributari inesistenti, annullati ovvero prescritti;
sottolineata la necessità di fare definitivamente chiarezza sulla materia, onde eliminare ogni inutile allarmismo tra i contribuenti relativamente ai suddetti avvisi di pagamento, e constatata altresì l'esigenza di un'attenta e rigorosa applicazione da parte dei concessionari dei criteri in base ai quali procedere alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, nonché di un costante monitoraggio dell'operato dei concessionari medesimi, diretto ad evitare gli errori, le duplicazioni e le inesattezze relative all'esigibilità dei carichi di ruolo pregressi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tempestivamente qualsiasi iniziativa utile ad annullare gli avvisi già inviati risultati erronei;
a fornire al sistema della riscossione indicazioni chiare ed ogni supporto possibile, al fine di consentire l'invio in tempi brevi di avvisi di pagamento che informino correttamente i contribuenti interessati circa la facoltà di avvalersi della definizione agevolata prevista dall'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, anche con riferimento ai ruoli resi esecutivi entro il 21 dicembre 2000 e consegnati ai concessionari entro il mese di gennaio 2001;
a monitorare costantemente lo scrupoloso adempimento degli obblighi di legge da parte dei concessionari nazionali della riscossione;
a valutare l'opportunità, in considerazione della situazione di incertezza determinatasi, di una riapertura del termine per la definizione agevolata di cui al citato articolo 12, in scadenza il 16 maggio 2003;
ad istituire forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e dei contribuenti, al fine di evitare il ripetersi di inconvenienti di questo genere e di questa portata;
a procedere quanto prima all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 25 della legge n. 289 del 2002, al fine di stabilire l'importo minimo dei crediti tributari iscrivibili a ruolo, al di sotto del quale è esclusa ogni azione cautelativa, ingiuntiva o esecutiva.
(8-00043)
Leo, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Grandi, Cennamo, Falsitta, Antonio Pepe, Patria.

 

DALLA PARTE DEL CONTRIBUENTE
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